La notizia di stamani, proveniente dalla TV e dalla carta stampata, è questa: su coste e litorali interessati da edificazioni esistenti si applica un diritto di superficie non più a 90 anni, come originariamente previsto, bensì a venti anni, da rinnovare, alla sua scadenza, tramite procedure di evidenza pubblica. Nel corso della mattinata, però, giungono ulteriori dettagli dal Ministero per l’Economia e le Finanze che cominciano a ridare un po’ di fiducia ai diretti interessati. Si parla di un diritto di superficie a 20 anni acquisibile da subito, in maniera automatica, da parte dei concessionari che rientreranno nei parametri stabiliti. Al termine – o nel corso – del ventennio si procederà ad evidenza pubblica, laddove gli imprenditori potranno, a fronte di un congruo piano di investimenti, avanzare richiesta di disponibilità di periodi più lunghi, proporzionati al business plan e relativo piano ammortamenti. “Il provvedimento è ancora in via di definizione – dichiara il Presidente di Assobalneari Roma Renato Papagni- e come Assobalneari Roma stiamo seguendo, passo dopo passo, con molta attenzione, tutta la vicenda. La soluzione del diritto di superficie a 20 anni rilasciato automaticamente ai concessionari ci trova d’accordo perché ci permette di uscire dalla Bolkestein passando da un regime di “servizi” ad uno di “diritto di superficie”. Dobbiamo cercare di intervenire, invece, sulla definizione temporale del diritto che gli operatori potranno chiedere, tramite evidenza pubblica, o allo scadere di questo primo ventennio o anche in corsa. Solo per fare un esempio: se un distretto turistico balneare, sul modello rappresentato pochi giorni fa dal Ministro Tremonti, presenta un piano di interventi e di investimenti tale da contemplare anche opere di pubblica utilità a reddito zero, che richiedono congrui periodi di ammortamento dei capitali investiti, va da sé che il successivo diritto richiesto debba poter andare oltre la soglia dei venti anni, raggiungendo, in extremis, quella dei 50 anni. Dobbiamo lavorare, fin da ora, alla definizione di questi periodi successivi per disporre NON di una disponibilità secca,a 20 anni, di diritto di superficie, bensì di una forbice che tra 20 e 50 individua, per ciascun caso, una determinata durata del diritto, proporzionata al piano di investimenti e ammortamenti presentato in sede di domanda.