È quanto afferma il Presidente della commissione comunale Ambiente e Demanio Marittimo Roberto Merlini, oggi consigliere comunale ma Assessore all’Ambiente ai tempi del bando per l’assegnazione dei chioschi.  “Le spiagge libere attrezzate che gli stessi rappresentanti sindacali ben conoscevano ancor prima della delibera regionale 1161/2001 avevano ed hanno ancor oggi lo spirito di una soluzione alternativa nel vivere la fruibilità quotidiana del bene demaniale – continua Merlini – è altresì opportuno ribadire che quest’ultimo, sin dal dopo guerra fino al 2001, è stato oggetto di assimilabili “lottizzazioni” che hanno impedito ed impediscono la libera fruizione del bene demaniale. Non è una teoria personale ma un oggettivo riscontro avvalorato da statistiche di eccezioni fatte da organi preposti deputati al controllo, nonché da famose trasmissioni televisive di emittenti nazionali. È bene ribadire che la differenza netta tra stabilimento e chiosco, oltre il libero accesso senza “pedaggio” alla spiaggia, è principalmente sancita dalla delibera di Giunta Regionale che non prevede per i chioschi il pre-posizionamento di lettini, sdraio ed ombrelloni, mentre ciò è da sempre consentito agli stabilimenti.Quanto ai prezzi dei servizi, somministrazioni di bevande e/o cibi, ed altro, rientra nella sfera del libero mercato. È stupefacente leggere determinate dichiarazioni di onorevoli storici rappresentanti nazionali di sindacati di categoria che hanno contribuito nel loro territorio di nascita e appartenenza, ad un indiscusso percorso di sviluppo turistico-ricettivo e balneare – continua merlini – Quanto richiamato dal TAR è stato interpretato in modo fuorviante dai rappresentanti di categoria ed è opportuno ricordare loro che lo stesso TAR nel 2002/2003 ha rigettato 15 ricorsi contro l’allora adozione del PUA del comune di Fiumicino. Qualora non bastasse vi sono anche due sentenza del Consiglio di Stato successive alle sopraccitate sentenze. Tutto ciò – TAR e Consiglio di Stato – ha sancito la legittimità sia del PUA quanto dell’iter procedurale. È paradossale che ai rappresentanti di categoria sia sfuggita una sentenza dello stesso TAR Lazio del 05.05.2011 che appare in netta contrapposizione a quella del 20.05.2011. In un momento così delicato di particolare congiuntura economica che sta vivendo il nostro paese, appare anomalo alzare i toni tra operatori del medesimo comparto economico, precisando che il settore della ricettività turistico-balneare è uno dei pilastri portanti dell’economia locale durante il periodo estivo”.