Il debutto in due tempi è l’effetto del mancato coordinamento tra la proroga al 2010 contenuta nelle misure anticrisi e la revisione dei contenuti e delle modalità dell’azione, inserite invece nella legge sviluppo in vigore da oggi: questo disallineamento ha avuto come effetto una limitata retroattività che fa diventare importante questo Ferragosto.
Consumatori e utenti (attenzione a questa definizione, che rischia di tagliare un ampio settore di materie) possono così contare su uno strumento in più di tutela. La cui efficacia andrà, però, valutata, anche per non creare un eccesso di aspettative su uno strumento che, non ancora pienamente operativo, ha alle spalle una storia breve ma tormentata.Inserita a sorpresa nella Finanziaria 2008 (per un errore decisivo, al momento del voto, di un senatore dell’allora opposizione di centrodestra) la class action ha subìto poi una serie di rinvii per aggiustarne gradualmente la portata e le condizioni.
Gli illeciti ai quali si potrà fare riferimento da oggi saranno innanzitutto quelli commessi nell’ambito dei contratti conclusi attraverso moduli o formulari. Nella prassi, infatti, (soprattutto in alcuni settori, come quello dei contratti di conto corrente o assicurativi o di fornitura di pubblici servizi come gas o elettricità) la stesura del contratto non è quasi mai oggetto di una trattativa preliminare e approfondita tra banca o assicurazione e cliente. Quest’ultimo si trova a dover sottoscrivere di solito un accordo prestampato e “seriale”. Ora – è la legge sviluppo a prevederlo – i clienti potranno coalizzarsi, per esempio contro le clausole troppo onerose firmate da una pluralità di utenti in materia di costi di gestione dei servizi bancari.
Ancora, potrà essere considerato un illecito soggetto al perimetro della class action la vendita di un prodotto difettoso che ha interessato una comunità di consumatori. Gli elettrodomestici, per esempio, ma anche le automobili o i computer, potranno finire nel mirino della class action per i difetti di fabbricazione. In queste situazioni, sottolinea la legge, non sarà neppure necessaria la sottoscrizione di un vero e proprio contratto. Basterà essere considerati tra i consumatori finali di un determinato prodotto.Terzo filone di illeciti suscettibile di essere considerato da oggi è quello delle pratiche commerciali scorrette e dei comportamenti anticoncorrenziali. Un filone estremamente ampio, che può andare da intese tra i produttori che rendono impossibile una riduzione del prezzo di beni di grande consumo (come il latte) oppure accordi che compromettono la possibilità di trasferimento titoli da una banca all’altra in caso di chiusura di conto corrente. Su questo fronte andrà però valutato l’eventuale intervento precedente di un’Autorità di garanzia, di cui il giudice potrebbe attendere le conclusioni prima di procedere nel giudizio.
Rispetto al moltiplicarsi di annunci di future azioni collettive negli ambiti più vari va fatta poi una sottolineatura finale. Nel settore della pubblica amministrazione – per esempio poste, ferrovie e ospedali – l’attuale versione delle norme sembra precludere la possibilità di proporre la class action. Bisognerà allora attendere quanto più volte annunciato dal ministro delal Funzione pubblica, Renato Brunetta: una versione dell’azione collettiva non indirizzata al risarcimento, ma al ripristino di standard di efficienza, da presentare nel solo settore pubblico. (di Giovanni Negri, www.ilsole24ore.com).