In particolare il divieto è esteso nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti. Il periodo di massima pericolosità è partito dal 15 giugno ed arriva fino al 30 settembre 2010. Pertanto è vietato accendere fuochi per l’incenerimento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive, nei boschi nonché nei terreni cesougliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati; nei bordi di strade, autostrade, ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi. L’uso del fuoco, invece, è consentito a coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, solo se strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, adottando le necessarie cautele del caso; per l’incenerimento di materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti, e dei terreni saldi (terreni non soggetti a coltura agraria o a lavorazione del terreno o ad altra forma d’intervento colturale agrario) e pascolivi. L’operazione deve svolgersi nelle giornate di assenza di vento e preferibilmente umide, ed il fuoco deve estinguersi non oltre le ore 11.00, oppure deve accendersi dopo le 17.00. Il terreno su cui si esegue l’incenerimento deve essere circoscritto e isolato con mezzi efficaci ad evitare l’insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione e si devono adottare le necessarie cautele. Inoltre è consentita l’accensione del fuoco in appositi bracieri o focolai o altre strutture appositamente realizzate, nelle aie, nei giardini privati e condominiali, cortili di pertinenza di fabbricati all’interno delle predette aree e terreni. La mancata osservanza degli obblighi e divieti comporterà l’applicazione di sanzioni previste dalla legge. Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso è tenuto a darne l’allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento. Le segnalazioni possono essere inoltrate ai seguenti numeri: 803555 (Numero Verde) Protezione Civile della Regione Lazio; 1515 Corpo Forestale dello Stato; 115 Vigili del Fuoco; 06.65.02.631 sala operativa Polizia Locale (dalle ore 7.00 alle 23.00 – oltre tale orario sarà garantita la reperibilità del personale preposto); 113 Polizia; 112 Carabinieri; 06.67.66.53.11 sala operativa Polizia Provinciale. Nell’ambito delle attività di supporto alla strutture comunali di Protezione Civile, le associazioni locali di volontariato sono tenute ad intervenire su richiesta delle stesse in caso di necessità. In particolarem e ai fini di una migliore organizzazione a livello territoriale, le associazioni di volontariato presenti sul territorio dovranno garantire su richiesta dell’amministrazione la disponibilità di intervento in base all’ubicazione della criticità segnalata, come di seguito indicato: Associazione Volontariato di Protezione Civile L.I.V.E. ha il controllo di Passoscuro, Palidoro, Traglaiat, tagliatella, Testa di Lepre, la F.V.R.S ha competenza su Maccarese, Fregene, Aranova, Torrimpietra, mentre l’associazione Nuovo Domani dovrà intervenire su Fiumicino e Focene. Ma in caso di emergenza, l’amministrazione potrà richiedere il simultaneo intervento di più di un’associazione, a prescindere dalla territorialità definita.