I Giudici di legittimità, esaminando il caso di un motociclista caduto sull’acciottolato della strada del centro storico di Palermo, hanno accolto le richieste del medesimo, stabilendo nuovamente la sussistenza della responsabilità per cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. ed applicabile ai danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le volte in cui sia possibile, da parte dell’ente proprietario o che abbia la disponibilità e il godimento della res, la custodia (intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo). La nozione di custodia diviene così elemento strutturale dell’illecito che qualifica il potere dell’ente sul bene che esso amministra nell’interesse pubblico. I criteri di valutazione della c.d. esigibilità della custodia, riguardano la natura e le caratteristiche del bene da custodire e dunque l’estensione della strada, le dimensioni, le dotazioni ed i sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazioni di pericolo generico e specifico, che sono funzionali, alla sicurezza della circolazione ed in particolare dell’utente persona fisica, che quotidianamente percorre quel tratto di strada. La Suprema Corte di spinge oltre affermando che quando il tratto di strada riguardi il centro e/o comunque una zona facilmente controllabile con la presenza di vigili o con l’apposizione di segnali che evidenzino il pericolo generico della strada per la presenza di fossati, dislivelli (e buche), la possibilità di controllo e di adeguato esercizio dei poteri di custodia e l’adozione dei relativi provvedimenti cautelari la responsabilità non può essere esclusa. Considerato quanto sopra quindi il Comune, responsabile della custodia e della manutenzione, avrebbe dovuto segnalare la situazione di pericolo, anche con opportuna segnaletica stradale e con eventuale predisposizione di misure di sicurezza e segnalazioni, così come previsto anche da numerose norme del codice della strada. Certo nel caso delle strade di Fregene la condizione delle strade versa in uno stato tale da presentare anche il carattere di “insidia diffusa” rendendo imprevedibile all’utente le variabili della sede stradale e dei suoi avvallamenti – sì da rendere applicabile anche la responsabilità di cui all’art. 2043 c.c.  Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno… (Avv. Francesca De Santis).