
In relazione alla diffida inviata dal presidente regionale Sib Lazio Marzia Marzioli, dal presidente Sib Roma e Provincia Edoardo Moscara e dal referente Sib Fipe Confcommercio Fiumicino Stefano Travaglini, l’Amministrazione comunale ha pubblicato una lunga lettera di risposta che pubblichiamo:
“Spett.le SIB, con riferimento alla vs. di cui all’oggetto, con la quale diffidate il Comune di Fiumicino dal procedere con la pubblicazione dei bandi aventi ad oggetto la riassegnazione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, la scrivente Amministrazione rappresenta quanto segue.
In primo luogo, in fatto, corre l’obbligo di precisare che il D.L. 32/2026 “Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali sul territorio nazionale”, all’art. 8 stabilisce che “Al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali di cui all’articolo 4, commа 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone alla Conferenza unificata, per l’acquisizione del parere ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema di bando-tipo per l’avvio delle procedure di affidamento di cui al medesimo articolo 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022”.
La disposizione in parola ha, dunque, valenza meramente programmatica e stabilisce un termine (non perentorio) entro cui il MIT deve elaborare uno schema-tipo da sottoporre alla Conferenza Stato-Regioni. Con ogni evidenza, l’iter di approvazione del suddetto schema-tipo è ancora lontano dal potersi dire concluso.
Nelle more il Comune di Fiumicino è parte di un giudizio pendente innanzi il TAR Lazio Roma (R.G.N. 6726/2024) avente ad oggetto l’impugnazione, da parte dell’ANTITRUST, delle proroghe deliberate da questa Amministrazione al fine di consentire la prosecuzione del servizio offerto dai concessionari alla cittadinanza senza soluzioni di continuità, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara. In particolare, oggetto del contendere è la compatibilità della DGC 27 dicembre n. 236 (e successive modifiche e integrazioni) con la disciplina eurounitaria in materia di apertura al mercato e tutela della concorrenza.
Rammentiamo che la suddetta delibera, nell’individuare quale orizzonte temporale per l’indizione delle gare, il termine del 31/12/2024 (in conformità con quanto previsto dall’art. 3 1. 118/2022, nella sua originaria formulazione) ha espressamente dato atto che, “in virtù dei principi di sana e prudente gestione dei beni demaniali, al fine precipuo di assicurare uniformità di trattamento su base nazionale ed evitare disparità di trattamento, appare opportuno demandare ogni procedura selettiva al 2024, in attesa dei decreti legislativi che definiranno i criteri per procedere agli affidamenti”.
L’ANTITRUST, nel valutare i contenuti della menzionata Delibera, ha ritenuto che la suddetta esigenza di “uniformità” non bastasse a giustificare la proroga delle concessioni. E ciò in quanto la postergazione delle procedure di riassegnazione, a giudizio dell’ANTITRUST, contrasta con le norme di diritto europeo a tutela della concorrenza, nonché con le libertà di stabilimento e di circolazione dei servizi previste dal TFUE. Seguiva impugnazione giudiziale.
Il ricorso è stato chiamato per la trattazione del merito all’udienza del 10/3/2026 trattenuto in decisione. e in sede di udienza, il Comune di Fiumicino ha dato atto della sopravvenuta pubblicazione della DGC 44/2026, di approvazione del bando-tipo e contestuale individuazione dei termini di inizio e conclusione delle procedure di riassegnazione, insistendo per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse da parte dell’ANTITRUST. L’Autorità, al contrario, riteneva che la DGC 44/2026 non fosse, di per sé, satisfattiva in quanto atto di mera programmazione, insistendo affinché la causa venisse decisa con annullamento delle proroghe deliberate dall’Amministrazione comunale.
Il tutto al fine precipuo e declarato di provvedere alla riassegnazione “immediatamente” e comunque prima della prossima stagione estiva, eventualmente anche mediante il Commissariamento del Comune. Dopo ampia discussione, il TAR ha rinviato all’udienza del 23/6/2026 per consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concessionari che beneficiano della proroga.
È bene precisare che il ricorso dell’ANTITRUST si inserisce nel solco di numerosi altri ricorsi promossi in tutta Italia, sempre accolti dall’autorità giudiziaria. Eclatante e recente è il caso del Tar Liguria, sentenze 2 febbraio 2026, nn. 111, 112 e 113, con le quali il Giudice, dopo aver precisato che la proroga “tecnica” delle concessioni scadute è ammissibile “unicamente in presenza di una selezione pubblica che sia stata effettivamente iniziata o, quantomeno, già formalmente indetta, non essendo sufficiente il mero proposito di indirla in futuro»”, (conforme Consiglio di Stato sentt. nn. 1129/2025, 10132/2024, 10131/2024 e 4481/2024), ha annullato le proroghe deliberate dai Comuni resistenti vincolando il Comune: “ad indire al più presto la gara pubblica per l’assegnazione delle aree in concessione; – a concluderla entro maggio-giugno 2026 al fine di consentire l’assegnazione delle concessioni ai nuovi assegnatari in tempo per la stagione turistica del 2026, anche perché le concessioni in essere, in quanto oggetto di proroga generalizzata, sono divenute inefficaci e non legittimano l’ulteriore permanenza dei rispettivi titolari sulle aree demaniali (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 15.1.2026, п. 29)’.
Analoga pronuncia è stata adottata dal TAR Pescara (sent. 20 gennaio 2026, n. 9), che ha annullato la proroga ordinando al Comune di “procedere all’indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva, senza alcuna ulteriore dilazione, comunque nel termine perentorio di giorni trenta”.
Tali esiti non tengono in minima considerazione né i tempi tecnici necessari per l’espletamento delle procedure di gara (con ogni evidenza incompatibili con quelli, perentori, imposti dal Giudice Amministrativo), né le esigenze della cittadinanza che verrebbero irrimediabilmente compromesse dalla chiusura massiva degli stabilimenti e dei chioschi. Per tali ragioni è interesse primario del Comune di Fiumicino evitare una pronuncia di illegittimità delle proroghe che sono state disposte al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi allo svolgimento, in continuità, dei servizi offerti dai concessionari.
Il riferimento è, in primo luogo, al servizio di salvamento, necessario per consentire la balneazione, ai servizi all’utenza, necessari per rendere fruibile la spiaggia a tutti, avuto particolare riguardo alle fasce più fragili della popolazione, al servizio di custodia e manutenzione dei beni demaniali. L’Amministrazione comunale è consapevole, come Voi tutti, della necessità di procedere alla riassegnazione delle concessioni balneari e intende farlo con tutti i crismi di legge, tutelando nelle more gli interessi dei propri cittadini e di tutto l’indotto, asse portante dell’economia locale, necessario per assicurare servizi di interesse pubblico.
Proprio per questo motivo, la Vs. richiesta di attendere lo “schema-tipo” di cui al D.L. 32/2026 non può essere assecondata: le tempistiche previste nel decreto non sono compatibili con la “stretta” giudiziaria in cui si trova il Comune di Fiumicino e il rischio di una chiusura massiva è troppo grande per non essere trattato con la dovuta attenzione e priorità. Né questa Amministrazione auspica un Commissariamento che, di fatto, priverebbe gli organi comunali competenti di ogni potestà decisoria in un contesto, quello delle concessioni balneari, in cui è fondamentale la conoscenza del territorio e delle specificità locali per poter selezionare una nuova classe di concessionari all’altezza delle nostre aspettative.
Resta il fatto che lo schema-tipo approvato con DGC 44/2026 è già stato improntato in conformità e sulla falsa riga dei criteri previsti e disciplinati, a livello nazionale, dalla 1. 118/2022, alla quale anche il MIT dovrà adeguarsi. È ipotizzabile, quindi, che gli scostamenti rispetto al bando in corso di elaborazione da parte del MIT saranno minimi. Nella speranza di aver chiarito la posizione dell’Amministrazione, si resta a disposizione e si porgono distinti saluti”.
Fonte: Ufficio Stampa del Comune



