Le attrezzature di sollevamento sono tra le principali fonti di infortunio grave nei cantieri edili italiani. Non tanto per difetti delle macchine, quanto per tre cause ricorrenti: operatori privi di abilitazione adeguata, verifiche periodiche scadute e confusione su chi risponde di cosa quando la macchina è a noleggio.

Questa guida chiarisce i tre punti, con riferimento al quadro normativo del D.Lgs. 81/08.

Quali attrezzature di sollevamento richiedono un’abilitazione specifica?

L’articolo 73 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che per alcune attrezzature non basta la formazione generale del lavoratore: serve un’abilitazione specifica, conseguita con un percorso formativo definito dall’Accordo Stato-Regioni.

Nell’ambito del sollevamento e del movimento terra rientrano tra queste attrezzature:

  • piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), con e senza stabilizzatori;
  • gru a torre, gru mobili e gru per autocarro;
  • carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, categoria che comprende i sollevatori telescopici;
  • escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali e terne;
  • autoribaltabili a cingoli;
  • pompe per calcestruzzo.

L’abilitazione è specifica per categoria: chi è abilitato al carrello elevatore industriale non è per ciò stesso abilitato al sollevatore telescopico rotativo, che costituisce una categoria distinta con modulo pratico dedicato.

Come si ottiene l’abilitazione per il sollevatore telescopico?

Il percorso prevede tre moduli: uno giuridico-normativo, uno tecnico e uno pratico sulla specifica tipologia di macchina. Il modulo pratico si svolge con la macchina e prevede una prova di verifica finale; il numero massimo di partecipanti per docente è definito dall’Accordo proprio per garantire tempo macchina sufficiente a ciascuno.

L’abilitazione ha una validità di cinque anni, al termine dei quali è richiesto un corso di aggiornamento con parte pratica prevalente. Un’abilitazione scaduta equivale, ai fini della responsabilità, a un’abilitazione assente.

Da segnalare un punto spesso trascurato: l’abilitazione certifica la capacità di condurre la macchina, ma non solleva il datore di lavoro dall’obbligo di formare l’operatore sulla specifica attrezzatura in dotazione e sui rischi dello specifico luogo di lavoro.

Ogni quanto vanno fatte le verifiche periodiche?

L’articolo 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di sottoporre le attrezzature elencate nell’Allegato VII a verifiche periodiche. La prima verifica è di competenza dell’INAIL; le successive sono di competenza della ASL o di soggetti pubblici e privati abilitati.

AttrezzaturaPeriodicità indicativa
Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)12 mesi
Carrelli semoventi a braccio telescopico12 mesi
Gru per autocarro e autogru12 mesi
Apparecchi di sollevamento materiali oltre 200 kg, mobili o trasferibili12 mesi
Apparecchi di sollevamento fissi impiegati in edilizia12 mesi
Ponti sospesi e relativi argani24 mesi

I valori sono indicativi: la periodicità esatta dipende dalla tipologia, dall’impiego e dall’età dell’attrezzatura secondo quanto dettagliato nell’Allegato VII.

A queste si aggiungono i controlli previsti dall’Allegato VI: in particolare funi e catene che fanno parte di attrezzature di sollevamento vanno sottoposte a controllo trimestrale, con esito annotato sul registro di controllo dell’attrezzatura.

La richiesta di prima verifica va presentata all’INAIL entro il termine previsto dalla messa in servizio; la mancata effettuazione delle verifiche è sanzionata penalmente e, in caso di infortunio, incide direttamente sulla posizione del datore di lavoro.

Chi è responsabile quando la macchina è a noleggio?

È il punto che genera più incertezza, ed è disciplinato dall’articolo 72 del D.Lgs. 81/08.

Chi concede in noleggio un’attrezzatura di lavoro senza operatore deve attestarne, con dichiarazione da conservare per la durata del noleggio, il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza. Deve inoltre consegnare la documentazione tecnica e le istruzioni d’uso.

Chi utilizza la macchina resta responsabile della formazione e dell’abilitazione dell’operatore, dei controlli quotidiani prima dell’uso, dell’impiego conforme alle istruzioni e della valutazione dei rischi specifici del proprio cantiere.

In sintesi: il noleggiatore risponde dello stato della macchina al momento della consegna, l’utilizzatore risponde di come la macchina viene impiegata. Nessuna delle due responsabilità si trasferisce all’altro per effetto del contratto.

Un accorgimento pratico: al ritiro di una macchina a noleggio, chiedere sempre copia della dichiarazione ex art. 72 e l’ultimo verbale di verifica periodica. Sono i due documenti che un organo di vigilanza richiede per primi in caso di controllo.

Perché il fornitore fa la differenza

La conformità documentale di una macchina a noleggio non è verificabile a occhio. Un fornitore strutturato mantiene il registro delle verifiche aggiornato, programma la manutenzione sulle ore effettive e consegna la documentazione senza doverla rincorrere.

Mazzuoli Group Srl opera nel settore del movimento terra e del sollevamento dal 1977 come concessionario ufficiale Komatsu e Manitou. Con sede legale a Roma e due punti vendita — a Viterbo, in Strada Tuscanese km 1.700, e a Pitigliano (GR), sulla SR 74 Maremmana al km 55.100 — copre il Lazio settentrionale e la Toscana meridionale con vendita, noleggio, officina e ricambi originali.

Domande frequenti

Il patentino per il carrello elevatore vale anche per il sollevatore telescopico? No. Sono categorie distinte dell’abilitazione. Il sollevatore telescopico, fisso o rotativo, richiede un modulo pratico specifico e non è coperto dall’abilitazione al carrello industriale.

Chi paga le verifiche periodiche su una macchina a noleggio? Le verifiche periodiche competono al datore di lavoro che ha la disponibilità dell’attrezzatura. Nei contratti di noleggio la gestione è normalmente in capo al noleggiatore, ma va verificata esplicitamente nel contratto.

Cosa succede se un operatore non abilitato usa un sollevatore telescopico? Il datore di lavoro è soggetto a sanzione penale ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 81/08. In caso di infortunio, l’assenza di abilitazione costituisce un elemento aggravante nella valutazione della responsabilità.

L’abilitazione ottenuta in un’altra regione è valida in tutta Italia? Sì. L’abilitazione conseguita secondo l’Accordo Stato-Regioni ha validità sull’intero territorio nazionale.

Le macchine di nuova immatricolazione devono fare subito la verifica? La prima verifica periodica va richiesta all’INAIL entro il termine previsto dalla messa in servizio, che decorre dalla data di prima installazione o messa a disposizione.