Il sindaco di Fiumicino Mario Baccini ha firmato un’ordinanza (n. 23 del 15-05-2024) con il quale disciplina le attività rumorose temporanee, al fine di tutelare la tranquillità ed il riposo dei residenti che possono essere compromessi dalla presenza di rumori, soprattutto nel periodo estivo.
L’ordinanza:
Art. 1 Campo d’applicazione e scopo
La presente Ordinanza è applicabile su tutto il territorio giurisdizionale della Città di Fiumicino e persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.
Art. 2 Principio
Sono vietati rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l’ordine pubblico. Restano riservati i disposti di normative di rango superiore come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.
Art. 3 Quiete notturna e pausa pomeridiana
È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 22.00 alle 08.00. In particolare è vietata l’esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 14.00 e le 16.00 durante i giorni feriali, sabato compreso. L’Amministrazione comunale può accordare delle deroghe in caso di comprovata necessità e tenuto conto degli interessi di terzi.
Art. 4 Domenica e giorni festivi
La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l’esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato. In casi particolari l’Amministrazione comunale, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.
Art. 5 Lavori agricoli e di giardinaggio
Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, …) devono essere munite di silenziatori efficaci. La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00 mentre al sabato dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00. La domenica e negli altri giorni festivi, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, sono tollerati i trattamenti indispensabili e inderogabili alle colture (vigneti, frutteti, …) come pure i lavori di fienagione.
Art. 6 Lavori edili
L’esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è permessa nei giorni feriali dalle ore 8 .00 alle ore 19,00 ad esclusione della fascia oraria del riposo pomeridiano di cui al precedente articolo 3. Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Particolare riguardo va usato in prossimità degli ospedali, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni. Ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; i motori a scoppio sono sussidiariamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci; i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante; non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore; il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell’esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto delle presenti norme sul cantiere e sul lavoro.
Art. 7 Lavori stradali
L’esecuzione di lavoro sui cantieri stradali è permessa nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00.
Art. 8 Apparecchi per la riproduzione del suono
Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all’interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Dopo le ore 22.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi. Su tutto il territorio comunale è vietato l’impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.
Art. 9 Animali
I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbi a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.
Art. 10 Veicoli a motore
L’uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 22.00 e le 07.00.
È segnatamente vietato: a) usare in modo continuo e inadeguato l’avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi; b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse; c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza; d) effettuare continui inutili giri all’interno della località; e) caricare e scaricare veicoli senza precauzione e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli; f) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono istallati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l’uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici; g) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita. Restano riservate le norme previste dal Codice della Strada.
Art. 11 Giochi all’aperto e attività sportive
La pratica di giochi rispettivamente di attività sportive all’aperto che possono arrecare disturbo a terzi è permessa di regola dalle ore 09.00 alle 23.00.
Art. 12 Sirene e impianti di allarme
È vietato l’uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dall’officina, dal cantiere, ecc. ai quali sono destinati. Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall’esterno è fissata in 30 secondi sull’arco di al massimo 5 minuti. Resta riservata l’applicazione della normativa di riferimento.
Art. 13 Permessi speciali
Su istanza scritta e motivata l’Amministrazione comunale può rilasciare dei permessi speciali in deroga alla presente Ordinanza.
Art. 14 Sanzioni
Alla violazione dei divieti posti con il presente atto, si applicherà una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis, del D.Lgs n. 267/2000, fatti salvi nei casi più gravi o in caso di recidiva la denuncia all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 650 c.p.;
Art. 15 Ricorso
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro il termine perentorio di n. 60 giorni dalla pubblicazione presso l’Albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ed entro il termine perentorio di 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
Fonte: Ufficio stampa Comune di Fiumicino