Questa azione è mirata alla tutela e protezione della salute ed igiene pubblica dei soggetti affetti dalla patologia derivante da deficit di G6PD, comunemente denominato favismo. Con l’ordinanza si dispone che: “La coltivazione di fave è tassativamente vietata all’interno dei Centri abitati di tutto il territorio Comunale, entro i 300 mt. dall’ultima casa dell’aggregato urbano ed entro i 300 mt. di raggio in linea d’aria dal perimetro di cinta e all’interno dello stesso dei seguenti immobili: ospedali e strutture sanitarie, scuole di ogni ordine e grado, istituti residenziali non scolastici per minori, adulti ed anziani, edifici pubblici, compresi cimiteri, impianti sportivi, uffici postali e luoghi di culto, casa di residenza e/o domicilio abituale e/o luogo di lavoro di cittadini affetti da favismo. È inoltre garantita la tutela anche in corrispondenza della rete viaria, predisponendo un’idonea segnaletica preventiva, al fine di avvisare ed indicare percorsi alternativi ai soggetti affetti dalla patologia. Le vie interessate sono le seguenti: Via Coccia di Morto, Via delle Idrovore, Via della acque Basse, Viale di Porto, Via Castel San Giorgio, Via Tre Denari, Via San Carlo a Palidoro, Viale Maria, Via Portuense, Via dell’Olivetello, Via Trigolana, Via della Muratella, Via della Muratella Nuova, Via Fontanile di Mezzaluna, Via dell’Arrone, Via di Tragliata, e presso i centri abitati ivi compresi gli ex centri della Maccarese, il centro Falconieri, il centro Tre Denari, i centri Barbabianca, Cavalle e Breccia. Eventuali deroghe possono essere autorizzate sulla base di specifiche e documentate istanze con altra ordinanza sindacale, allegando all’istanza idonea documentazione, con particolare riguardo alla segnaletica informativa ed alla segnalazione dei percorsi stradali alternativi. I cittadini che intendono coltivare fave in siti con distanza inferiore a 300 mt. da edifici non di loro proprietà, possesso ed uso esclusivi, dovranno preliminarmente accertarsi, presso il competente Servizio Igiene e Sanità della Asl Rm/D, che in detti siti non siano presenti casi di favismo; Le fave non possono essere coltivate nei giardini di casa, come stabilito dall’art. 47 del R.P.U. Nelle zone non soggette a divieto, la coltivazione dovrà comunque essere segnalata con appositi cartelli indicatori. Ai trasgressori, ferma restando l’azione penale prevista dall’art. 650 del C.P., verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 da   € 25,00 ad € 500,00. La vendita delle fave fresche, ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto ed all’ingrosso, nel mercato comunale, nelle aree pubbliche specificatamente autorizzate, è consentita purché preconfezionate in sacchetti sigillati ai sensi di Legge e dando corretta pubblicità della vendita con appositi cartelli di dimensioni minime di 30 x 40 cm., con la seguente dicitura: “Avviso per i Cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo; in questo esercizio commerciale sono in vendita (sono esposte) fave fresche”. Per i ristoratori e le attività commerciali similari, il cartello va posto bene in vista agli ingressi degli esercizi. Ai trasgressori, ferma restando l’azione penale ai sensi dell’art. 650 del C.P., verrà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 27.01.1992 n. 109, concernente l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. La richiesta di divieto di coltivazione di fave per persone che presentano problematiche sanitarie accentuabili  con la vicinanza dell’abitazione o domicilio e/o luogo di lavoro ai faveti, dovrà essere corredata da documentazione di Specialisti o Medici della Asl Rm/D e presentata all’Ufficio Igiene Pubblica di Ostia entro e non oltre il 7 Novembre. La Polizia Municipale e il Servizio Igiene Pubblica della Asl Rm/D sono incaricati dell’esecuzione coordinata della presente ordinanza.”