Come funziona la polizza di responsabilità civile professionale per gli avvocati

Qualunque avvocato che sia iscritto all’albo è tenuto per legge a stipulare una polizza di responsabilità civile professionale. Lo scopo di questa polizza è quello di coprire la responsabilità civile del professionista per i danni provocati a terzi e a clienti, eventualmente anche per colpa grave, nel corso dell’esercizio della professione. A titolo di esempio, questa assicurazione copre i danni patrimoniali e non, temporanei, permanenti, indiretti e futuri. I collaboratori e i familiari non fanno parte dei terzi.

Lo svolgimento della professione

La redazione di pareri e contratti è una delle attività che possono essere svolte da un avvocato, insieme con la consulenza e l’assistenza stragiudiziali e l’assistenza dei clienti nelle attività di negoziazione assistita e di mediazione. Ovviamente rientrano nell’attività professionale anche la rappresentanza e la difesa dei clienti di fronte ad arbitri o all’autorità giudiziaria, con i vari atti connessi e preordinati.

Le norme da rispettare

Il decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre del 2016 sancisce l’obbligo di copertura degli infortuni che possono derivare dallo svolgimento dell’attività forense. Si tratta di una copertura che comprende gli infortuni che avvengono a causa o nel corso dell’attività professionale, ma non in occasione degli spostamenti necessari per lo svolgimento della stessa (per esempio da casa allo studio, o dallo studio al tribunale). La tutela include l’invalidità temporanea o permanente, la morte e le spese mediche che dovessero eventualmente risultare necessarie. Lo stesso decreto stabilisce i massimali minimi di copertura, che cambiano a seconda del fatturato calcolato per l’ultimo esercizio concluso, in base alla fascia di rischio e in funzione della forma della professione, che può essere associata o individuale. Il capitale minimo assicurato prevede per l’inabilità temporanea una diaria giornaliera di 50 euro e 100mila euro per i casi di invalidità permanente o di morte.

La copertura

Si può decidere di ampliare la copertura assicurativa ad altre attività che l’avvocato è abilitato a svolgere, a condizione che ciò sia ufficialmente certificato. Nella formula della polizza base è inclusa la tutela per i fatti dolosi o colposi la cui responsabilità ricade sui sostituti processuali, sui praticanti, sui dipendenti o sui collaboratori. Ma non è tutto, perché la tutela riguarda anche la nullità degli atti processuali, il mancato o il ritardato deposito degli atti e la responsabilità per la distruzione o la perdita di valori, di titoli, di documenti o di denaro ricevuti dalle controparti processuali o dai clienti.

Il ruolo della compagnia assicurativa

È dovere della compagnia assicurativa garantire la copertura, a meno che il contratto non stabilisca altrimenti, anche nel caso di responsabilità solidale del soggetto assicurato con altri soggetti. Per gli eredi è prevista la retroattività illimitata, mentre una ultrattività della durata di 10 anni si applica per il soggetto che finisce di lavorare quando la polizza è ancora valida. La compagnia assicurativa non ha la facoltà di recedere dal contratto né nel corso dell’ultrattività né durante il periodo di validità della polizza, neppure dopo una denuncia di sinistro o in seguito a un risarcimento. La compagnia, inoltre, è tenuta a risarcire il terzo per la somma intera, fermo restando il diritto di recuperare lo scoperto o la franchigia dal soggetto assicurato.

A chi richiedere un preventivo

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