La professione del personal trainer: disciplina normativa e aspetti fiscali

Per svolgere l’attività di personal trainer non è necessario iscriversi a nessun ordine. Per iniziare a lavorare con questa mansione bisogna iscriversi alla gestione separata Inps, che comprende le varie categorie di liberi professionisti che non dispongono di una cassa previdenziale ad hoc. Può essere richiesta l’iscrizione alla posizione ex Enpals qualora si rientri in uno dei casi indicati dal D. Lgs. C.P.S. 708/1947 all’articolo 3. Gli allenatori di calcio, per esempio, fanno parte di questa casistica, a causa dell’indotto prodotto dall’attività sportiva.

La formazione

È fortemente consigliabile seguire un corso di formazione ad hoc prima di cimentarsi in questa professione. I corsi per personal trainer di Accademia Nazionale Fitness, per esempio, sono aperti a tutti e non richiedono ai partecipanti il possesso di una laurea o di altre certificazioni. I soli requisiti che devono essere rispettati per potervi accedere sono la cittadinanza italiana (o comunque di un altro Paese della Ue), il possesso del diploma di scuola media e l’aver frequentato in passato una sala fitness come clienti. Inoltre, è necessario non aver riportato nel corso degli ultimi cinque anni condanne penali.

Cosa fa un personal trainer

Un personal trainer è una figura professionale che lavora nel settore delle scienze motorie: il suo compito è quello di favorire e stimolare lo sviluppo del benessere dei propri clienti sia dal punto di vista fisico che sul piano psicologico. Anche se l’attività delle palestre è organizzata in forma di impresa, nulla vieta ai singoli allenatori di creare uno studio personale in cui ricevere i clienti. In tale circostanza, l’istruttore è a tutti gli effetti un lavoratore autonomo, vendendo consulenza e, più nello specifico, lezioni private. I beni strumentali che eventualmente il professionista decide di collocare nel proprio studio rappresentano un fattore produttivo secondario in confronto al valore produttivo che viene garantito dalla prestazione personale.

La prestazione di un personal trainer

Dal punto di vista normativo, il personal trainer non può essere considerato un imprenditore; di conseguenza, si applicano le disposizioni in tema di impresa unicamente nel caso in cui l’esercizio della professione divenga elemento di un’attività che risulta organizzata secondo tali modalità la prestazione che un istruttore eroga è fornita con apporto di lavoro proprio e in assenza di vincoli di subordinazione. Il contratto integra la fattispecie di un rapporto definito intuitu personae, con la consulenza fornita dal personal trainer che presuppone una sua opera intellettuale.

Il codice Ateco

Una volta che il personal trainer ha scelto il regime fiscale che ritiene più appropriato, si può procedere con la dichiarazione di inizio attività: a tale scopo è necessario trasmettere il modello apposito all’Agenzia delle Entrate. Stando a ciò che viene specificato nelle note esplicative Ateco 2007, il codice Ateco più adeguato è il 93.19.99 “Altre attività sportive nca”, che comprende le attività professionali che vengono svolte da operatori sportivi indipendenti.

C’è bisogno del certificato medico per lavorare come personal trainer?

Allo stato attuale, la normativa in vigore non impone l’obbligo di disporre di un certificato medico di idoneità sportiva per lavorare in qualità di personal trainer. Inoltre, non è indispensabile – almeno ai fini del rispetto della legge – la dotazione di un defibrillatore, che invece deve essere presente nelle società sportive. Ciò non toglie che a livello regionale ci possano essere delle prescrizioni specifiche: un esempio su tutti è quello che proviene dalla Campania, dove la legge Caldoro impone che nelle strutture in cui si svolge attività motoria sia presente almeno un istruttore responsabile che sia laureato in scienze motorie o che disponga di un diploma Isef o di un titolo estero equivalente.