La sesta sezione civile ha annullato, con rinvio, una sentenza con cui il giudice di pace di Pescara aveva respinto il ricorso di un uomo sanzionato per aver violato l’ordinanza del sindaco di Montesilvano, che proibiva di “fermarsi con autoveicolo in prossimità di esercente il meretricio sulla via pubblica”. Il giudice di pace aveva confermato la sanzione, sia pure riducendola della metà (da 500 a 250 euro). Nel dare ragione all’uomo la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale, che nel 2011 ha dichiarato illegittima la norma contenuta nel “pacchetto sicurezza” (del 2008) con cui si assegnavano poteri straordinari ai sindaci per l’adozione di “provvedimenti a contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità ed urgenza”. La Consulta aveva sancito che tale disposizione violasse diversi articoli della Costituzione, perché non prevedeva “una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello dell’imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati”, con la conseguenza che”gli stessi comportamenti potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti a seconda delle numerose frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci”.

di Franco Grilli – IL Giornale – 26/07/2013