Caro Direttore, desidero rinnovarTi, innanzitutto, il sentito apprezzamento per il ruolo di moderatore svolto in occasione del Convegno “Pine Aid”, organizzato il 23 ottobre dalla Proloco, nel quale hai dimostrato di essere profondo conoscitore della materia ed hai saputo contenere nei tempi concordati, con grande senso di equilibrio, gli interventi dei molti relatori intervenuti. Al riguardo, non mi è sfuggita la “provocazione” sul “Pino privato” – cioè quello ubicato in una proprietà privata ma soggetto allo stesso regime giuridico di quello pubblico – che hai indirizzato ad una relatrice, ma rimasta senza risposta.

 Si è trattato di un evento dedicato alla Pineta Monumentale di Fregene, che, nonostante abbia avuto luogo da remoto, ha riscosso notevole seguito, testimoniato anche dalla partecipazione dell’assessore all’ambiente Cini, che lo ha seguito ininterrottamente e con molta attenzione. Dal Convegno sono emerse Linee Guida, oggetto di un documento, di prossima divulgazione, destinato a sensibilizzare le Autorità pubbliche non meno dei privati, sulla situazione della Pineta, alla quale Fellini ha dato una notorietà internazionale, e la cui condizione è sotto gli occhi di tutti.

Ho letto nei periodici di  “Qui Fregene”, che seguo con attenzione, in particolare in quello di luglio “ FINE DI UN’ERA – PINI E PINETA, IL MOMENTO PEGGIORE”, un articolo, a tua firma, “LA LUNGA NOTTE DEI PINI”, nel quale osservi che la Pineta di Fregene “da grande risorsa del territorio, ha smesso di essere al centro dei pensieri delle persone, anche di quelle più rispettose dell’ambiente” e lamenti che “dopo il recente Decreto del Presidente della Repubblica, ora per abbattere un pino basta la perizia di un agronomo che ne certifichi la pericolosità e si può procedere al taglio senza nessun controllo da parte di nessuno”.

Condivido la tua amarezza e mi permetto di aggiungere la profonda ingiustizia che nasce dal fatto che i Pini erano qui da molto prima di noi e che, non fosse altro per questo, hanno il diritto ad essere oggetto di grande rispetto. Ma la situazione normativa, per fortuna, è un po’ diversa e la situazione, che forse risente di interpretazioni non disinteressate, necessita di qualche precisazione.

Il testo fondamentale in materia rimane la legge n. 10 del 14 gennaio 2013 concernente “Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberature di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale“, che,  all’art. 7, punto 4, punisce il danneggiamento o l’abbattimento degli alberi monumentali (come sono, senza dubbio, quelli della Pineta di Fregene) con la sanzione amministrativa per il trasgressore da € 5000 ad € 100.000, salvo che il fatto costituisca reato. La legge tende a potenziare il preesistente quadro legislativo con l’obiettivo di fornire criteri di univocità utili alla tutela ed alla salvaguardia degli alberi monumentali.

E la legge richiamata non mi pare sia stata abrogata o modificata da un successivo atto normativo, ma va anzi interpretata alla luce del relativo Decreto interministeriale di attuazione del 23 ottobre 2014, che non ne ha attenuato in alcun modo la portata. Anche la Cassazione Penale, con la sentenza n. 24396/2005 si è occupata della materia, precisando che alla disciplina della anzidetta legge n.10 del 2013 soggiacciono anche gli alberi monumentali che si trovano in una proprietà privata concorrendo a costituire il “verde pubblico” e che “i danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto fusto – seppur presenti in un giardino condominiale – appaiono irreversibili ed insanabili in zona sottoposta a vincolo per tutti i cittadini.” (cfr., anche, le sentenze della Cassazione Penale n. 43863/2009 e  n. 24396/2015). E, persino per i casi in cui sia comprovata la necessità di abbattere o dimezzare un albero nel proprio terreno era necessaria, anche anteriormente al D.P.R. da te citato, una autorizzazione del Comune, supportata dal parere tecnico obbligatorio e vincolante della Guardia Forestale. Ed anche oggi si continuano  ad applicare le norme di salvaguardia e le sanzioni amministrative  previste dall’ art. 7, comma 4, cit., i cui importi, già evidenziati ( da € 5000 ad € 100.000)  non mi sembrano trascurabili !

L’abbattimento, le modifiche della chioma e dell’apparato radicale sono vietati, salvo che per casi motivati e improcrastinabili per i quali si rende necessaria, l’autorizzazione comunale, previoparere, obbligatorio e vincolante,del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali (che ha assorbito la Guardia Forestale per effetto del Decreto legislativo 19 agosto del 2016, n.177).

Infatti, il Ministero esercita, a far data dal 1 gennaio 2017, la particolare competenza assegnata dalla richiamata legge n.10 del 2013 al Corpo forestale dello Stato avvalendosi dell’Arma dei Carabinieri – Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, CUFAA – cui è stata espressamente attribuita dall’art. 2, comma 1, lett. b). n.2 del Decreto cit.  E’ pertanto in tale ambito che le attività di coordinamento, di raccolta e di gestione delle informazioni, prima svolte dal Corpo forestale dello Stato nonché quelle relative al rilascio di pareri, di cui all’art.7, comma 4) cit., non sono affatto venute meno.

E sembra da escludere, sul piano sanzionatorio, che la depenalizzazione introdotta con il Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.7 (“abrogazione di reati ed introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie”) comprenda gli alberi monumentali, tanto più se rientranti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

E’ innegabile, tuttavia, che la modifica da te richiamata, cui si aggiunge la procedura  introdotta con il D.P.R. del 13 febbraio 2017,  entrato in vigore il 7 aprile 2017 di approvazione del “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata “ abbia determinato una certa confusione.  E ciò, soprattutto in chi abbia la pretesa – confortata da agronomi compiacenti -, di assimilare i pini della Pineta Monumentale di Fregene, che costituiscono un patrimonio in cui il verde, sia pubblico che privato, deve essere considerato alla stessa stregua e tutelato nella stessa misura, ad alberi di alto fusto, cui sia applicabile la procedura semplificatoria anzidetta. E, del resto, l’art.4 e l’all. A, del Regolamento cit., che precisano gli interventi e le opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica non autorizzano siffatta interpretazione. L’all. A (anche ammesso che la Pineta sia assimilabile alla vegetazione arborea cui si riferisce il n.14 delle 31 fattispecie di esclusione dell’autorizzazione paesaggistica) precisa, in modo inequivoco, che “la sostituzione o messa a dimora di alberi o arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private..” è consentita “ purchè tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lett. a) e b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio ,,” e la lett.b) che precisa che si tratta delle“ ville, i giardini ed i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza”.

Dalle precedenti osservazioni – la cui lettura non risulta purtroppo tanto agevole, e me ne dolgo, perché gli effetti della introduzione di un apposito “Ministero senza portafoglio per la semplificazione legislativa” non ha evidentemente prodotto gli effetti sperati – non discende, però, la impossibilità di intervenire su Pini effettivamente pericolanti, a condizione però che sussista “un pericolo imminente per la pubblica incolumità e per la sicurezza urbana” o, più semplicemente, una danno temuto per le persone o per le cose.  

Al riguardo e con riferimento alla valutazione del rischio e dei procedimenti amministrativi necessari, ai sensi della più volte citata legge n.10 del 2013, è opportuna anche la consultazione del recente Decreto Dipartimentale 31 marzo 2020  n. 1104 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale sono state approvate le “Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali”. Il Documento ribadisce che nel caso di abbattimento il proprietario debba procedere tempestivamente alla richiesta al Comune, motivata dallo stato di imminente pericolo, asseverato da relazione tecnica e documentazione fotografica, con contestuale trasmissione, via pec, alla ex Direzione generale delle foreste e al Gruppo Carabinieri forestali. ( La lettura della Promozione e Partecipazione Pubblica e delle Conclusioni, alle pp. 49 e 50, e’ particolarmente consigliata ).

In conclusione, caro Direttore, la situazione normativa non è mutata e gli strumenti per evitare gli abusi non mancano se contrasta una interpretazione errata e distorta delle norme di legge da parte dei “soliti furbi”, ma il problema, come avviene quasi sempre, è anche quello applicativo, cioè la carenza o il difettoso funzionamento dei controlli. Se si realizza, però, uno sforzo corale per la tutela e la salvaguardia della Pineta, grazie ad un impegno convinto che si manifesti concretamente, mediante atti concludenti che non si limitino a descrivere una situazione apocalittica rimanendo sostanzialmente inermi sul piano comportamentale, allora è possibile che qualcosa cambi!  

Intendo dire che se ciascuno dei soggetti, pubblici e privati, cui il bene appartiene, non esitasse a fare la propria parte, il Comune per quanto riguarda il sollecito adempimento ed il debito controllo delle richieste, la stampa locale e “Qui Fregene” in particolare e la Proloco – di cui mi onoro di fare parte – un miglioramento della situazione non mi sembrerebbe impossibile.

Si tratterebbe di svolgere una costante azione per sensibilizzare l’attenzione della cittadinanza, sollecitando anche il ricorso allo apposito nucleo dei Carabinieri forestali, nel deprecabile caso in cui si manifestassero rischi di abbattimenti, che peraltro non si realizzano in così poco tempo, non mancando di sottolineare che non sarebbe una delazione quanto, invece, l’assolvimento di un dovere civico… visto anche il livello di degrado cui la Pineta è ormai giunta. Grato per l’attenzione, Ti saluto con grande cordialità

Vico Vicenzi