L’esercizio venatorio alle specie autorizzate sarà possibile esclusivamente nella forma dell’appostamento fisso o temporaneo senza l’ausilio del cane. “Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) – riporta la nota della Regione Lazio – la caccia e’ consentita nei giorni di giovedi’ e domenica, mentre il limite del carniere giornaliero, per ciascun cacciatore, e’ di 20 capi complessivi per le specie consentite, dei quali, comunque, non più di 5 capi per il colombaccio. I cacciatori residenti nella Regione Lazio possono cacciare esclusivamente nel territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia (Atc) al quale sono iscritti. Per la sola specie del Colombaccio l’esercizio  venatorio e’ consentito anche in regime di mobilità nel limite stagionale di venti giornate”.