L’apertura delle strutture dovrà essere effettuata alle ore 9.00 per terminare non prima le 19.00 e non dopo le 20.00. L’apertura dei servizi commerciali accessori (bar, ristorante, ecc) fino all’orario consentito dalla normativa comunale vigente per il commercio dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Ufficio Demanio Marittimo dell’Area Ambiente e Qualità della Vita. L’orario di balneazione, durante il quale devono essere forniti i servizi di assistenza e di primo soccorso, va dalle ore 9.30 alle ore 19.00 di ogni giorno. Tali servizi devono essere garantiti senza alcun tipo di interruzione per l’intera durata dell’orario di balneazione ovvero il servizio di assistenza e salvataggio deve essere garantito senza soluzione di continuità per l’intero orario della balneazione, assicurando la corretta sostituzione degli addetti in caso di necessita, sia per consentire la turnazione degli stessi. È consentita una sospensione temporanea del servizio di assistenza bagnati alle seguenti condizioni: la sospensione abbia una durata massima di un’ora nell’arco temporale compreso tra le 13.00 e le 15.00; la sospensione nell’ora indicata da ciascuna struttura balneare, costante per l’intera stagione e organizzata, a cura e sotto la diretta responsabilità di gestori delle strutture, tra le postazioni limitrofe in maniera tale da garantire, comunque, la continuità del servizio di assistenza bagnanti; per l’intero periodo di sospensione sia issata la bandiera rossa sulla postazione di controllo interessata; sia comunicato chiaramente l’orario di sospensione mediante cartelli indicatori posti all’ingresso della struttura balneare e in prossimità della battigia, nonché a mezzo altoparlante all’inizio e alla fine della sospensione, nonché più volte durante lo stesso. Qualora non sia possibile attuare, per qualsiasi motivo, anche una sola di queste condizioni, non è consentito al concessionario/gestore della struttura di potersi avvalere della possibilità di sospensione del servizio assistenza ai bagnanti. La fascia di arenile di 5 metri dalla battigia deve essere lasciata libera allo scopo di consentire il libero transito. È inoltre vietato compiere atti o giochi che possano costituire pericolo o arrecare molestie ai bagnanti, sempreché non avvengano negli spazi appositamente attrezzati; far permanere qualsiasi tipo di animale anche se munito di guinzaglio o museruola. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio, accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità e rilasciato dalle competenti amministrazioni e i cani adibiti al servizio di guardiana per il periodo compreso nell’orario di chiusura al pubblico delle strutture balneari, nonché quelle a servizio delle forze dell’ordine condotte nell’ambito e per fini delle rispettive attività di istituto. I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell’ambito del proprio impianto e previa autorizzazione comunale per il territorio e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree debitamente attrezzate per l’accoglienza di animali domestici, per un massimo di 10 pers truttura, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare. Sull’arenile è vietato accendere fuochi o fornelli, salvo in occasioni di manifestazioni autorizzate; transitare e sostare con veicoli di qualsiasi genere (fatta eccezione quelli adibiti al servizio di Polizia e di soccorso, e a quelli utilizzati per la pulizia degli arenili); occupare con ombrelloni, sdraio, sedie etc…, nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di 5 metri dalla battigia, destina esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza esclusi i mezzi di soccorso. I concessionari delle strutture devono consentire il libero, gratuito accesso e transito, durante l’orario di apertura, esclusivamente oer la raggiungere la battigia al fine della balneazione. La ordinanza dovrà essere esposta al pubblico agli ingressi e in luoghi ben visibili per tutta la stagione, in ogni struttura, unitamente all’Avviso Pubblico sulle prescrizioni per l’uso delle spiagge comunali.