Parte da domani e sarà in vigore fino al prossimo 30 settembre l’ordinanza firmata dal Sindaco di Fiumicino Esterino Montino che ha per oggetto la “prevenzione del rischio incendi boschivi e richiamo alle norme comportamentali da seguire” e che è valida per tutto il territorio comunale. Tra i vari punti, oltre al divieto di accendere fuochi per l’incenerimento di residui di vegetazioni, c’è anche quello in cui si ordina ai proprietari di terreni agricoli di realizzare una fascia parafuoco di protezione di ampiezza non inferiore a 5 metri.

 

 

Ecco tutti i punti dell’ordinanza:

 

1 – Nel periodo a rischio incendio è pertanto vietato:

a) Accendere fuochi per l’incenerimento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto o da legno, nei terreni abbandonati; nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi.

b) far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori o fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio.

In deroga alle precedenti disposizioni l’uso del fuoco è consentito:

a) a coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, solo se strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, adottando le necessarie cautele del caso, in linea con le condizioni di cui al successive punto 6;

b) per l’accensione di fuochi in appositi bracieri o focolai o altre strutture appositamente realizzate, nelle aie, nei giardini privati e condominiali, cortili di pertinenza di fabbricati siti all’interno delle predette aree e terreni, con le modalità di cui al punto 5; alle stesse condizioni l’accensione è consentita anche su aree scelte ed attrezzate allo scopo e debitamente segnalate a cura degli enti competenti, per le quali è stata verificata l’idoneità tecnica secondo le disposizioni di cui al comma 1, lett. c), art. 92 del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7;

c) ai privati che eseguono attività ricettiva, previa verifica di idoneità tecnica, secondo le disposizioni di cui al comma 1, lett. d), art. 92 del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7;

d) in occasione di eventi di interesse sociale, previa autorizzazione dell’autorità competente, unitamente all’adozione delle opportune prescrizioni, in conformità alle indicazioni di cui ai commi 3 e 4; per prevenire l’insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo, l’interessato informa il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri almeno 5 giorni prima della data della loro esecuzione.

2 – Nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 100 metri, non possono accendersi fuochi anche nei fine settimana dei periodi considerati a rischio di incendio.

3 – Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione.

4 – Il conduttore del terreno agricolo deve realizzare una fascia parafuoco di protezione di ampiezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco, qualora l’area agricola confini con una strada di ordine comunale o superiore che ospiti traffico extra-locale, nonché sussista continuità nella copertura vegetale fino all’area imboscata.

5 – In tutti i casi in cui è ammessa l’accensione del fuoco quest’ultimo deve essere acceso in spazi interni alle aree interessate, che siano quanto più possibile vuoti, circoscritti, isolati e riparati dal vento, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, avendo preventivamente ripulito l’area da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili ed avendo cura di adottare ogni accorgimento idoneo per evitare l’insorgere ed il propagarsi del fuoco in altre aree. Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver verificato l’avvenuto spegnimento. Entro le n. 72 ore precedenti all’avvio delle operazioni di incenerimento, gli interessati devono far pervenire opportuna comunicazione al Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri specificando se trattasi di un intervento singolo ed occasionale oppure di una operazione che si protrarrà per un periodo equivalente alla durata della pulizia a scalare dell’area.

6 – Il fuoco deve essere sempre presidiato, adottando tutte le cautele opportune, in relazione alle caratteristiche della stazione, per evitare l’insorgere ed il propagarsi di esso.
Il fuoco deve essere abbandonato solo dopo aver verificato il suo avvenuto spegnimento.

7 – Nel periodo di rischio incendio è sempre vietato accendere fuochi per:

a) L’incenerimento di residui vegetali agricoli e forestali, così come prescritto dall’art. 182, comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006.

b) Eseguire la gestione e la pulizia dei terreni pascolivi e/o rinnovare il cotico erboso.

8 – Nel periodo di rischio incendio gli interessati devono:

a) Nelle aree adiacenti ai boschi qualora sussista continuità nella copertura vegetale fino all’area boscata e confinanti con una strada di ordine comunale o superiore che ospiti traffico extra-locale, realizzare una fascia parafuoco di ampiezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco;

b) Nelle aree di pertinenza a strade di ordine comunale o superiori asfaltate che ospitino traffico extra-locale ed a ferrovie, contigue a boschi ovvero distanti meno di 20 metri dal margine della proiezione a terra della chioma delle piante al confine del bosco, evitare il possibile insorgere e propagarsi degli incendi provvedendo, in una fascia di ampiezza di almeno 20 metri, nella quale deve includersi anche la fascia di pertinenza:

–  alla conversione all’alto fusto del soprassuolo;

– alla potatura delle piante arboree fino ad 1/3 della loro altezza;

– al taglio periodico della vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva ed all’eliminazione dei ricacci delle ceppaie in conversione, fatta eccezione delle specie protette ai sensi della L.R. n. 61/1974;

– all’allontanamento del materiale legnoso abbattuto, indipendentemente dalle modalità di esbosco e/o trasporto.

9 – I gestori di cabine elettriche, precedentemente al periodo di rischio di incendio, devono provvedere alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore a 10 metri.

10 – Il materiale di risulta delle operazioni di cui ai commi 9 e 10 e l’altro materiale morto suscettibile ad incendiarsi comunque presente nella fascia, può essere ridotto in scaglie e frammenti (cips) e rilasciato sul letto di caduta o può essere asportato. Tale situazione deve essere mantenuta per tutto il periodo di rischio di incendio boschivo.

11 – Durante il periodo a rischio di incendio, l’utilizzo di fuochi di artificio, autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia, si deve realizzare a distanze inferiori a 1 chilometro dalle aree boscate o cespugliate. Eventuali deroghe possono essere concesse, unitamente ad opportune prescrizioni per prevenire l’insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo, da parte dell’ente competente, che informa le strutture competenti in materia di AIB.

12 – I gestori di insediamenti turistico-residenziali, di campeggi, di villaggi turistici e di altre strutture ospitanti temporaneamente o permanentemente persone ed animali, confinanti con boschi, terreni cespugliati e/o terreni non coltivati ovvero ubicati a distanza mediamente inferiore a 20 metri dagli stessi devono attenersi alle disposizioni contenute al comma 1, art. 94 del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7.

13 – La mancata osservanza degli obblighi e divieti di cui ai commi precedenti comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10 della Legge 21/11/2000, n. 353, ferma restando l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in caso di mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi.

14 – La mancata esecuzione delle prescrizioni e del successivo ordine ad ottemperarvi riguardo ai lavori di sfalcio e decespugliamento, nonché asportazione di residui vegetali, tese ad eliminare l’incendiabilità delle aree, comporterà l’esecuzione in danno degli stessi da parte dell’Amministrazione comunale.

15 – I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili di danni che si verificassero per loro negligenza o per inosservanza delle prescrizioni impartite.

16 – Chiunque scopra un incendio boschivo, o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne l’allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento.
Le segnalazioni possono essere inoltrate ai seguenti numeri:

a)     112 – Numero Unico Europeo di Emergenza;

b)     803555 – Sala Operativa Protezione Civile Regione Lazio;

c)     06.65210790 – Sala Operativa Polizia Locale (ore 07:00 – 23:00);

d)     06.6521700 – Protezione Civile locale in convenzione.

17 – Le strutture comunali di Protezione Civile concorreranno, unitamente alle associazioni di volontariato presenti sul territorio, alle attività di vigilanza, segnalando eventuali emergenze alle autorità indicate nel precedente punto 17.

18 – Nell’ambito delle attività di supporto alle strutture comunali di Protezione Civile, le associazioni locali di volontariato di protezione civile sono tenute ad intervenire su richiesta delle stesse in caso di necessità; in particolare ed ai fini di una migliore organizzazione a livello territoriale, le associazioni di volontariato presenti sul territorio dovranno garantire su richiesta dell’amministrazione la disponibilità di intervento in base all’ubicazione della criticità segnalata.