Il mistero è sciolto. Un’ordinanza del comune di Fiumicino (n.39 del 30/09/2015) vieta il transito su via Campo Salino. Ecco il testo integrale: “Visto che il cantiere ubicato su viale di Porto inevitabilmente potrebbe avere come conseguenza un aumento del traffico veicolare su via del Campo Salino, e precisamente nel tratto compreso tra via dell’Olivetello e via dei Tamerici, e che via del Carnpo Salino è strada sterrata all’interno della Riserva del Litorale Romano, ad uso locale, non adatta a sopportare un aumento di traffico, l’itinerario alternativo previsto è stabilito con direzione Nord in Via Olivetello – Via della Trigolana – Via della Muratella – Viale di Castel S. Giorgio e con direzione sud in Via Tamerici – Via della Muratella – Via della Trigolana – Via dell’Olivetello ordina il divieto di transito sul tratto di via del Campo Salino compreso tra via della Trigolana e Via delle Tamerici escluso i residenti e i mezzi agricoli diretti ai campi sul tratto interdetto”. Ma allora perché la stessa amministrazione ha chiesto alla Maccarese Spa di sistemara la strada sterrata? Bisogna allora pensare che la mano destra non sa cosa faccia quella sinistra? Allora si può passare o no? E le multe elevate, come il caso del signor Franco Mattiuzzi “verbale del 27/10/2015 ore 11.20 per non aver rispettato le prescrizioni della segnaletica stradale. Art. 7 C.1 e14 C.d.” sono regolari?

Come segnala l’avvocato Francesca De Santis, in materia di apposizione di segnaletica stradale la normativa è molto chiara:
Art 77 del regolamento di esecuzione al cod. della strada: i segnali verticali da apporre sulla strada per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione ai sensi dell’art. 39 cds devono avere nella parte anteriore visibile agli utenti, forma, dimensione, colori e caratteristiche conformi alle norme del regolamento ed alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante. Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco, su di esso devono essere chiaramente indicati l’ente o l’amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta, che ha fabbricato il segnale e l’anno di fabbricazione, nonché il numero di autorizzazione concessa dal Ministero dei Lavori Pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali.
Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre gli estremi dell’ordinanza di apposizione.
Come si vede dalle foto, il cartello in oggetto non ha nessuna di queste caratteristiche, trattandosi di un pannello di policarbonato, fissato su una cornice di legno, senza alcuna delle indicaziobi previste dalle legge.
Il comune dovrà quindi intervenire per rimuoverlo, infatti ai sensi dell’art. 45 cod. della strada la fabbricazione ed impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal codice della strada, dal regolamento, dai decreti e direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello previsto prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 419 nei confronti di chiunque la commetta.