Lo ha stabilito la III sezione del tribunale amministrativo del Lazio, presidente Evasio Speranza e relatore Paolo Restaino, accogliendo il ricorso presentato dal presidente del Codacons Carlo Rienzi a cui si erano rivolti i genitori dello studente. “Vista la motivazione del provvedimento di non ammissione che trae fondamento dalla rilevazione del numero delle assenze che non avrebbero consentito la valutazione dello studente e per alcune materie come la lingua inglese la classificazione – motivano i giudici nell’ordinanza – rilevato che si tratta di non ammissione alla terza classe della scuola elementare, consentita in casi eccezionali, si ritiene sussistano i presupposti previsti dalla legge per l’accoglimento della domanda di sospensione cautelare”.
La decisione del Tar ora determina automaticamente il reinserimento in terza elementare del bambino. Che nel frattempo è stato trasferito dai genitori in un altro istituto dove si ritroverà “promosso” con quelli della sua età. “Siamo soddisfatti per la decisione del Tar che ribadisce il principio secondo cui alle scuole elementari non si può bocciare un alunno solo sulla base delle assenze, come se un bambino di 7 anni anziché andare a scuola se ne andasse al casinò o a giocare in bisca­ – commenta il presidente del Codacons, Carlo Rienzi – tra le altre cose, agli atti abbiamo depositato anche un errore di ortografia di una maestra del bimbo che, riferendosi allo studente, aveva scritto “apposto” anziché “a posto”. 
Sorpresa la dirigente della scuola di Fiumicino che non si aspettava che la decisione di non ammettere in terza un bambino si trasformasse in un caso. “La possibilità della bocciatura esiste – spiega – è vero che la legge la prevede solo in casi eccezionali. Ma se in queste decisioni si vanno a cercare i vizi di forma di fronte ad un tribunale, si possono trovare. Anche perché l’eccezionalità è difficile da interpretare. Senza entrare nel merito posso solo dire che se le insegnanti hanno considerato questa opzione l’hanno ponderata bene, proprio nell’interesse del bambino. E comunque il consiglio di classe in questo è sovrano e può decidere autonomamente”.
Nel ricorso il Codacons ha contestato lo scrutinio degli insegnanti dove ha prevalso la tesi della “discontinuità scolastica” determinata dalle assenze ma anche “la mancata comunicazione alla famiglia” dell’intenzione di bocciarlo, un atteggiamento insomma “punitivo”. “Abbiano dialogato continuamente con la madre – precisa una insegnante – il bambino è mancato a più del 40% delle lezioni e nell’ultima parte dell’anno non lo abbiamo più visto. Ma quale atteggiamento punitivo, c’è stata semplicemente una frequenza non sufficiente a raggiungere gli obiettivi minimi per affrontare la classe successiva”.